Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.
      2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia

 

Pag. 6

come definita dall'articolo 2, comma 1, allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

           a) avere frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

           b) avere comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo standard fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

      3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, e alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.
      4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.